Per i lavori di ristrutturazione che non rientrano nel SUPERBONUS 110% vi è la possibilità di sfruttare ulteriori incentivi,
ovvero...Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati
a uso abitativo ristrutturati.
In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia,
riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare
la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva).
Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto.
Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021
sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della
detrazione spettante, alternativamente: per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino
a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi
e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà
di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
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