BONUS FACCIATE 60%

Sono gli interventi di risanamento e restauro delle facciate degli edifici, comprensivi di tinteggiatura e pulitura degli esterni del fabbricato. La legge di Bilancio 2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 il bonus facciate, la detrazione fiscale al 60% per riqualificare le facciate degli edifici esistenti. Possono beneficiarne le persone fisiche, i professionisti e le imprese per edifici di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Lo sconto spetta solo per gli edifici esistenti che sorgono in zona urbanistica A e B, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, e non è fruibile per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

A CHI SPETTA
La platea dei beneficiari è molto estesa e comprende tutti i contribuenti (residenti e non in Italia), che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dal reddito che producono. Hanno quindi diritto al bonus facciate le persone fisiche, gli enti pubblici e privati commerciali e non, le società semplici, le associazioni tra professionisti, le società di persone e le società di capitali che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento dell’avvio dei lavori (risultante dai titoli urbanistici abilitativi) o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Possono fruire della detrazione, purché sostengano effettivamente le spese e queste siano documentate sulle fatture e sui bonifici:
  • il familiare convivente del proprietario o del detentore, dell’edificio oggetto dell’intervento(coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado), purché la convivenza sussista al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se precedente;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il componente dell’unione civile;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.
Lo sconto spetta anche:
  • al promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato;
  • a chi esegue i lavori in proprio limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
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