Combinare i bonus edilizi, per godere delle agevolazioni governative, è possibile! Per capire come fare è necessario analizzare caso per caso e avvalersi del supporto di un tecnico specializzato che possa guidare il beneficiario nei lavori e nelle pratiche da avviare, e per questo ci siamo noi.
Tornando alla possibilità di combinare i due bonus, ristrutturazione + eco, va specificato che a rendere valida l’opzione di accumulo sono:
Collettore solare con sistema di accumulo e pompa di calore
È possibile integrare l’impianto fotovoltaico a una pompa di calore per riscaldare casa, climatizzare gli ambienti e produrre acqua calda sanitaria.
Le pompe di calore recuperano il calore presente naturalmente nell’aria, nell’acqua o nel terreno per riscaldare l’acqua utilizzata per il riscaldamento degli ambienti e quella necessaria per gli usi sanitari. È un prodotto estremamente flessibile che può essere adattato a impianti di riscaldamento già esistenti o installare in abitazioni da ristrutturare o di nuova realizzazione. L’utilizzo di componenti di elevata qualità garantisce il funzionamento efficiente del prodotto e la sua durata nel tempo.
Le pompe di calore utilizzano energia elettrica per il loro funzionamento, perciò integrare l’impianto con un sistema fotovoltaico permette di aumentare il livello di efficienza energetica della casa:
In questo modo si realizza un impianto a elevata efficienza con costi energetici minimi grazie a un’unica soluzione per la produzione di energia elettrica e termica.
la pompa di calore è in grado di coprire fino all’80% del carico termico annuo utilizzando l’energia termica presente gratuitamente nell’ambiente, abbattendo così i costi energetici
"Aggiornamento del 26 agosto 2021_Con l’obiettivo di semplificare e standardizzare, è arrivato nuovo modello Super CILA Superbonus (CILAS) per comunicare l’inizio dei lavori soggetti all’agevolazione 110%".
La modulistica unica della comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) applicata ai lavori del Superbonus è stata presa in esame dagli uffici della Funzione pubblica che, attraverso la standardizzazione, intendono rendere più chiara l’applicazione dell’articolo 33 del Decreto Legge 77 secondo il quale basta la CILA per il Superbonus.
Il Decreto Legge 77 detto anche Decreto Governance e Semplificazioni Bis, oltre ad interessare le asseverazioni e CILA, introduce novità sul Superbonus per quanto riguarda l’eliminazione delle barriere architettoniche e con l’inserimento del comma 10-bis ammette alla super agevolazione anche i titolari degli immobili accatastati come B/1, B/2 e D/4.
NUOVO MODULO CILA SEMPLIFICATAIl succitato modulo, è utilizzabile per i lavori soggetti a Superbonus a partire dal 5 agosto 2021.
La nuova modulistica CILA potrà essere utilizzata solo per gli interventi di superbonus e solo nel periodo di vigenza dell’agevolazione.
Al momento sono previste scadenze diversificate per:
Per gli edifici unifamiliari il termine per il fine lavori è il più breve. Secondo l’art. 119 del decreto Rilancio, infatti, la detrazione del 110% si applica per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022.
Per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Invece per gli interventi effettuati sugli IACP (edifici di edilizia residenziale pubblica) per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
Le novità sono contenute nei nuovi commi 3-bis e 8-bis introdotti dal decreto Fondone. Per quel che riguarda i lavori effettuati dai privati su edifici con più unità immobiliari fino a quattro, il termine per il fine lavori viene prolungati di sei mesi a patto che i lavori siano già a buon punto.
Se infatti alla data del 30 giugno 2022 saranno eseguiti lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetterà anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Il chiarimento dell’agenzia delle Entrate e del ministero dell’Economia arriva in una risposta in Parlamento. L’agevolazione spetta per i lavori di super ecobonus e super sisma bonus.
Il MEF ha chiarito che è irrilevante la presenza di persone di età superiore a sessantacinque anni.
Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 19/E dell'8 luglio 2020, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto degli interventi.
Tale detrazione, dunque, spetta qualora l'intervento presenti le caratteristiche di cui al citato decreto ministeriale, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell'immobile o nell'edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni.
Lo stesso principio si applica anche alla detrazione del 110%, in considerazione dell'esplicito richiamo nell'articolo 119, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir.
Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche fanno parte di quei cosiddetti interventi cosiddetti trainati da quelli di efficienza energetica di cui all’art. 119, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto Rilancio. Tra i requisiti previsti vi è il doppio salto di prestazione energetica che consente di accedere anche ai vari interventi trainati tra cui quello di abbattimento delle barriere architettoniche.
Ricordiamo che il doppio salto di classe di può ottenere anche realizzando più interventi tra trainanti e trainati.
sopprimendo i riferimenti a limiti di Isee, all’abitazione principale e ai termini di comunicazione Cila.
Permane il vincolo di avanzamento dei lavori del 30% alla data del 30 giugno 2022.
Prolungato il Superbonus per impianti fotovoltaici e l’installazione di colonnine di ricarica auto.
Per i condomini la proroga sarà al 2023, con successivo decalage.
Ovvero arriverà al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025
Il bonus facciate invece passa dal 2022 dal 90% al 60%.
Per i comuni colpiti dagli eventi sismici il Superbonus è prorogato fino a fine 2025
Il Consiglio dei ministri del 18 febbraio ha approvato le nuove regole sulla cessione del credito per Superbonus e altri bonus edili.
Le nuove regole mirano a superare l’impasse creato dal decreto sostegni ter, che aveva introdotto l’impossibilità di cedere il credito dopo la prima cessione. Da allora molti cantieri si sono bloccati, le pratiche avviate per la cessione del credito sono rimaste in stallo e tutti gli operatori del settore si sono trovati in una grave incertezza.
Saranno possibili fino a 3 cessioni del credito oppure sconto in fattura e ulteriori 2 cessioni del credito. Le ultime 2 cessioni dovranno essere di tipo ‘qualificato’, ossia a banche o istituti di credito (iscritti in appositi albi tenuti dalla Banca d’Italia – art. 106 testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – o altre società).
Le nuove regole sulla cessione del credito e sullo sconto in fattura sono contenute nella nuova formulazione dell’art. 121 comma 1.
In pratica, il committente potrà cedere il credito d’imposta a un soggetto terzo, che potrà utilizzarlo come credito di imposta o cederlo a un istituto bancario o altro soggetto abilitato. Quest’ultimo potrà utilizzare o cedere ulteriormente il credito a altro istituto. Questi non potrà più cedere il credito, ma dovrà necessariamente utilizzarlo.
Lo sconto in fattura è molto simile: il committente riceve una fattura per i lavori eseguito scontata (fino al 100%). Il credito viene automaticamente acquisito dal fornitore che ha emesso la fattura. Questi può cedere a una banca e questa può ulteriormente cedere ad altra banca.
• Viene inoltre introdotto il comma 1-quater:
I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7. Non sarà dunque più possibile frazionare i crediti: se fino ad oggi era possibile scegliere di volta in volta (e di anno in anno) quanto utilizzare direttamente e quanto cedere a terzi, le nuove norme impongono di cedere per intero il credito d’imposta ricevuto.
La seconda parte del nuovo comma 1-quater recita:
A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al periodo precedente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. Al credito sarà attribuito un bollino, un codice univoco, che consentirà di tracciarne la sua storia. Il meccanismo dovrebbe essere analogo a quello adottato negli appalti pubblici (codici CIG e CUP) per la tracciabilità dei flussi finanziari.
Per quanto riguarda le disposizioni del comma 1-quater (crediti parziali e codice identificativo), queste entreranno in vigore solo a partire dal primo maggio 2022.
In vigore dal 16 luglio, la Legge n. 91/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, che converte con modificazioni il D.L. n. 50/2022 (c.d. decreto Aiuti) recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti.
Tra le principali novità, le nuove regole in materia di cessione di crediti derivanti da bonus edilizi.
Nuova cessione del credito. Secondo la formulazione finale della disposizione, alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del d.lgs. n. 385/1993, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Per le banche, quindi, è possibile cedere il credito a favore di tutti i soggetti loro clienti diversi dai consumatori o utenti.
Le banche potranno cedere i crediti corrispondenti alle detrazioni fiscali, anche quelli già acquisiti sulla base delle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, a tutti i soggetti diversi da consumatori o utenti (che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta).